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                                                 SHOOTING IN SWISS:                 
         
Notification procedure for short-term work in Switzerland
                               TROUPE ITALIANA IN SVIZZERA REGOLE​ DA SEGUIRE 


                           Shooting in Swiss permissions
​                 Permesso per lavorare in svizzera
                               BREVE DURATA    


        Autorizzazione per riprese foto e video  svizzera / lugano     
  PER LAVORATORI ITALIANI DISTACCATI IN TERRITORIO SVIZZERO

       Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata: 

Prima di esercitare una professione regolamentata in Svizzera per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, i cittadini dell’UE/AELS devono presentare una dichiarazione alla SEFRI. Se la professione ha implicazioni per la salute o la sicurezza pubblica, l’autorità competente esaminerà con attenzione le qualifiche professionali della persona. Rispetto alla procedura di riconoscimento per richiedenti stabilitisi in Svizzera, le scadenze sono più brevi. La procedura centralizzata è semplificata grazie al sistema elettronico online.
Tutti i prestatori di servizi dell’UE/AELS sono inoltre soggetti all’obbligo di notifica presso la Segreteria di Stato della migrazione SEM (procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). La notifica va effettuata entro otto giorni dall’inizio dell’attività tramite il modulo ufficiale disponibile online.I cittadini dell’UE/AELS che intendono fornire una prestazione di servizi in Svizzera nell’ambito di una professione regolamentata per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile devono effettuare una dichiarazione tramite l’apposito sistema online della SEFRI.


Le persone che desiderano lavorare in Svizzera per al massimo 90 giorni per anno civile in una professione non regolamentata non devono inoltrare alcuna dichiarazione alla SEFRI.
Per esercitare un’attività lucrativa o fornire una prestazione di servizi transfrontaliera per una durata limitata di 90 giorni per anno civile, i cittadini dell’UE-27/AELS e i lavoratori distaccati di un’impresa con sede in uno Stato membro dell’UE-27/AELS non necessitano di un permesso21. 
Secondo gli articoli 5 capoverso 1 ALC, 6 capoverso 2 e 20 capoverso 1 Allegato I ALC in combinazione con gli articoli 9 capoverso 1bis OLCP e 6 LDist, tali persone sottostanno all’obbligo di notifica. 
Sottostanno in linea di principio all’obbligo di notifica tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Nei settori edilizia (compresi genio civile e i rami accessori dell’edilizia), paesaggismo, alberghiero e ristorazione, pulizia industriale o domestica, servizi di sorveglianza e di sicurezza nonché nel settore a luci rosse e nel commercio ambulante l’obbligo di notifica si applica a prescindere dalla durata dei lavori (cap. II 3.1.1)22 . 
Nella prassi, in relazione all’obbligo di notifica sorgono questioni di delimitazione complesse.


Le tabelle qui appresso elencano a titolo esemplificativo le attività e le prestazioni di servizi che nell’ambito dell’ALC sottostanno o no all’obbligo di notifica. Le tabelle sono uno strumento ausiliario e non sono esaustive. In linea di principio le attività produttive vanno notificate.  Attività sottostanti a notifica:1 Riprese cinematografiche, reportage fotografico, attività artistiche
  su invito di un’azienda svizzera o per un proprio progetto, una fotografa estera scatta fotografie per un libro sugli usi e costumi svizzeri che sarà venduto all’estero 

 riprese cinematografiche di un’equipe estera in Svizzera

 un famoso cantante di opera partecipa a una tournée di beneficenza in diversi luoghi in Svizzera

 un gruppo musicale estero si esibisce in Svizzera 

 uno scrittore tiene una lettura in Svizzera .

2 Formazione e formazione continua .

3 Incontri o colloqui con clienti e/o appaltatori.


Notifica e permesso in caso di assunzione d’impiego in Svizzera1 Cittadini UE-27/AELS Soggiorno massimo di 3 mesi durante l’anno civile. 
Notifica prima di esercitare l’attività lucrativa con procedura online .


2 Soggiorno superiore a 3 mesi durante l’anno civile Richiedere un permesso al Cantone prima dell’inizio dell’attività lucrativa.

AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO IN SVIZZERA PROCEDURA
fonte : https://www.sbfi.admin.ch/

contatti: 

Diego Somigliana:

Office: Via Milani 6 - 20133 Milan / Italy

 info@diegosomigliana.com

+ 031\ 4471728  + 39 349 5238832 ( mobile)

ENGLISH INFO:
The Agreement on the Free Movement of Persons (AFMP) between Switzerland and the EU is aimed at liberalising the cross-border provision of services (posted workers or self-employed service providers) for up to 90 effective working days per calendar year. All that is required is prior submission of a notification form. The 90 working days per calendar year rule are calculated both for the company posting workers and for the posted worker.
For services to be rendered beyond this 90-day threshold, a work permit is required. There is no legal entitlement to this permit, however.
The online notification procedure also applies to companies based in Switzerland that would like to employ foreign workers for periods of up to three months. All that is required is submission of a notification form. If the intention is to employ a worker for longer than three months, then this person must request a Swiss residence permit or must satisfy the requirements for issuance of a cross-border commuter permit.
Companies or self-employed service providers must first create a user profile in the system. Each assignment carried out in Switzerland must be entered into the system at least eight days prior to commencement of work. For foreign workers taking up short-term employment with a company based in Switzerland (work contracts of up to three months in duration), the notification form must be submitted no later than one day prior to the first day of work.
After the ratification of protocol III, the AFMP has been extended to Croatia on 1 January 2017. Since then, transitory provisions with restrictions regarding the access to the labour market are applied to Croatian nationals and companies based in Croatia. More information regarding these measures can be found under "Croatia".
The competent cantonal authorities in the location where the worker is posted or where the services are to be rendered in Switzerland will process the notification form and are available to answer any questions.
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